Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1

 

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si provvede mediante il gettito derivante dall'imposta sulle successioni e donazioni sui grandi patrimoni, che è ripristinata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle misure e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge 18 ottobre 2001, n. 383. Conseguentemente, l'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della citata legge n. 383 del 2001 sono abrogati.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.